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Legge di bilancio per il 2019: sostitutiva per le lezioni private

lentepubblica.it • 4 Gennaio 2019

legge-bilancio-2019-sostitutiva-lezioni-privateL’imposta, con aliquota del 15%, va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef; si può comunque decidere di optare per il regime di tassazione ordinario.


Tra le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019, vi è il nuovo regime di tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018).

 

A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l’aliquota del 15%.

 

È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari.

 

I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – cfr articolo 53, Dlgs 165/2001) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

 

Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

 

Peraltro, i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, comunicando il nome degli studenti e la loro provenienza.

 

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

 

L’imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef. La disciplina si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso.

 

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo regime.

Fonte: Fisco Oggi - Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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